Il fatto che diversi comuni italiani stiano chiedendo ai gestori delle piscine pubbliche di versare l’IMU relativa agli ultimi cinque anni ha creato contenziosi sui quali è necessario far luce. Non solo per evitare inopportuni fraintendimenti, ma anche per non esasperare i toni di un confronto che già risente delle innegabili difficoltà finanziarie in cui purtroppo versano gli impianti natatori pubblici in Italia.
Introdotta con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 759, lett. g), l. 160/2019), l’esenzione IMU si applica agli enti non commerciali, diversi dalle società, che possiedono e utilizzano immobili destinati allo svolgimento, in via esclusiva, di attività istituzionali svolte con modalità non commerciali. Nel tempo, alcuni aspetti applicativi dell’esenzione hanno creato confusione e ambiguità, ma le integrazioni introdotte dal d.l. 84/2025, in vigore dallo scorso agosto, dovrebbero permettere di superare questo impasse.
In qualità di presidente GES.PI. (Associazione Gestori Piscine Piemonte), Marco Sublimi ha rivolto in proposito alcune domande all’avvocato Biagio Giancola, Managing Partner dello Studio Legale MGT Associati.
Avvocato Giancola, da dove nasce la confusione che sta creando contenziosi in molte regioni italiane?
Nel caso degli enti sportivi dilettantistici, bisogna considerare che l’esenzione IMU vale solo se sono soddisfatti due requisiti: 1) l’ente utilizza l’impianto per attività sportive organizzate (gare, allenamenti, corsi sportivi, etc) e non per la libera pratica sportiva secondo modalità tipicamente commerciali (ad es., affitto di campi a soggetti differenti da enti sportivi per lo svolgimento di discipline sportive riconosciute, ingressi piscina a pagamento, calcetto a ore). Ciò è anche stato chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione in tema di “utilizzo diretto” dell’impianto sportivo da parte dell’ente non commerciale (Cass. civ., Sez. V, ord. 1° luglio 2024, n. 17967); 2) l’ente gestisce le attività sportive con modalità non commerciali, ossia ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19 novembre 2012 n. 200: quando sono rese ai tesserati gratuitamente, oppure a fronte di corrispettivi simbolici e, in ogni caso, non superiori alla metà dei corrispettivi medi praticati per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nel medesimo ambito territoriale. Il limite dei “corrispettivi medi” ha rappresentato sinora una delle principali criticità applicative fonte di confusione, poiché la normativa non individuava l’autorità competente alla determinazione dei valori di riferimento.
Quali novità ha portato il d.l. 84/2025?
Il decreto legge 84/2025 è intervenuto proprio su quest'ultimo punto, introducendo due rilevanti innovazioni:
1) Attribuzione delle competenze ai Comuni per la determinazione dei corrispettivi medi. Con cadenza annuale, ogni comune è tenuto a determinare i corrispettivi medi per le attività sportive offerte in modalità commerciale sul proprio territorio, e a pubblicare tali valori in un apposito elenco disponibile sul sito istituzionale dell’ente locale. Si tratta di una previsione particolarmente rilevante in materia tributaria, poiché introduce finalmente un criterio oggettivo e uniforme per valutare il carattere commerciale o non commerciale dell’attività svolta dall’ente sportivo dilettantistico nell’immobile oggetto di esenzione.
2) Regime transitorio per il 2026: esenzione fondata sulla sola iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). In attesa della piena attuazione del sistema di determinazione dei corrispettivi medi da parte dei comuni, l’art. 6-bis, comma 2 d.l. 84/2025 introduce in via transitoria per il 2026 una disposizione di favore per gli enti sportivi: l’esenzione IMU si applica alle associazioni e società sportive dilettantistiche semplicemente in ragione della loro iscrizione nel RASD. La nuova norma configura una presunzione iuris tantum di non commercialità, svincolando l’esenzione, per il solo anno di imposta 2026, dalla verifica dei corrispettivi o delle modalità di utilizzo dell’immobile. Resta fermo, invece, il requisito del possesso dell’immobile e del suo uso diretto da parte dell’ente: elementi che la giurisprudenza considera imprescindibili per qualunque esenzione IMU.
In conclusione, cosa possiamo dire ai gestori delle piscine italiane per il prossimo anno?
Per il 2026 (ma anche per gli anni a seguire), l’esenzione IMU potrebbe essere decisa esclusivamente dall’eventuale assenza delle determinazioni IMU dai siti web istituzionali dei comuni. Tuttavia, gli enti sportivi dilettantistici dovranno prestare particolare attenzione alla pubblicazione di tali determinazioni. Senza un’accurata verifica della conformità dei propri corrispettivi ai valori di mercato determinati dal comune e alla corretta qualificazione delle attività come non commerciali, il rischio concreto è quello di perdere l’agevolazione.
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