È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 30 aprile 2022, n. 36: il cosiddetto decreto PNNR 2, dunque, è legge. La Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), include anche un articolo rivolto alle piscine e agli impianti sportivi.
L’articolo 24 bis, infatti, introduce un bonus (al quale accedere per l’anno 2023) finalizzato all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo, per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro. Questa misura è rivolta ad associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna.
Nel dettaglio, l’articolo 24 bis è composto dai seguenti punti:
- Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.