Con il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157, sono state adottate una serie di misure finalizzate al contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche concesse dallo Stato durante l’emergenza epidemiologica tuttora in corso per condivisibili finalità di stimolo all’economia. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti fondamentali per la corretta attuazione di dette misure: tratteremo brevemente in questa occasione le novità riguardanti il visto di conformità e le asseverazioni, rimandando alla lettura integrale della citata circolare, pubblicata e liberamente consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Per quanto ovvio, le novità sono di particolare interesse per i professionisti, perché ampliano la sfera di operatività e, conseguentemente, le responsabilità.
L’ampliamento dei casi di utilizzo del visto di conformità
L’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi (salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale), rinviando a un prossimo decreto del Ministro della transizione ecologica l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute per gli interventi rientranti nella predetta agevolazione. In precedenza, invece, il comma 11 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (Decreto Legge n 34/2020) prevedeva l’obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus solo nelle ipotesi in cui il contribuente intendeva avvalersi – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi – dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Il visto (la cui spesa per il rilascio è detraibile del committente) è finalizzato ad attestare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che danno diritto alla fruizione dei vantaggi previsti dal Superbonus: di conseguenza, il professionista che lo rilascia deve anche verificare la presenza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti tecnici in merito all’intervento di natura edilizia. Poiché il professionista che rilascia il visto non ha le competenze tecniche relative all’edilizia, si ritiene, conseguentemente, che il controllo sia di natura formale circa la presenza delle asseverazioni, dovendosi escludere un controllo sul merito di queste ultime. Infine, per quanto concerne l’ambito temporale, l’obbligo di apposizione del visto di conformità introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente trova applicazione per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi: ciò in quanto, in applicazione del predetto criterio di cassa, il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione. Per ragioni di sistematicità, l’Agenzia ha precisato che anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trovi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. [...]
Ti interessa questo argomento? Leggi l'articolo completo dell'avvocato Mario Petrulli su Piscine Oggi 197.