Canoni di locazione, credito d’imposta anche per le piscine

Il Senato, lo scorso 17 marzo, ha approvato l'emendamento sostitutivo del ddl 2505 (c.d. sostegni-ter), conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo, ora, passa alla Camera per la conversione in legge. Questo decreto, varato lo scorso 27 gennaio per uscire dalla crisi pandemica e ristorare le imprese più colpite, come hanno fatto notare i relatori di maggioranza, stanzia due miliardi e, nonostante le scarse risorse a disposizione (30 milioni), il Parlamento ha approvato 90 emendamenti, per fornire risposte specifiche ai settori più colpiti (esenzione IMU per gli immobili inagibili nei territori colpiti dal sisma del 2012, estensione dei codici Ateco, riapertura dei termini della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, accelerazione dell'iter di progetti strategici del PNR, misure per gli enti locali relative ai segretari comunali e alla spesa sanitaria). L'articolo 28 del decreto relativo al superbonus, che ha bloccato la cessione del credito in risposta ad alcune frodi segnalate dall'Agenzia delle entrate, ha avuto un impatto negativo sulla filiera edilizia: la norma è stata modificata, ma occorre un ulteriore intervento.

Tra le misure di sostegno alle attività, nell’articolo 5, “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili”, si legge che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Va sottolineato che il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

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