Riceviamo da GES.PI. (Associazione Gestori Piscine Piemonte) e pubblichiamo un importante riepilogo tecnico-giuridico per fare chiarezza sulla figura dell'assistente bagnanti, rivolto in particolare a gestori di piscine, stabilimenti balneari e strutture ricettive.
L'obiettivo di questo riepilogo stilato da GES.PI. è delineare i titoli abilitativi validi e i criteri per un corretto inquadramento contrattuale, scongiurando rischi di contenziosi e sanzioni.
IL QUADRO NORMATIVO E I BREVETTI VALIDI (DM 85/2024)
Il decreto di riferimento è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 85/2024. Questo provvedimento punta a elevare gli standard di sicurezza balneare e a uniformare la formazione su scala nazionale.
- Ambiti di operatività distinti. Il decreto prevede tre specifiche tipologie di brevetto: per piscine, per acque interne (fiumi e laghi) e per acque marittime. Ciascun titolo è valido esclusivamente per l'ambiente per cui è stato rilasciato.
- Enti formatori autorizzati. I corsi e gli esami possono essere gestiti solo da soggetti accreditati dal Ministero e vigilati dalla Guardia Costiera. Gli unici 5 enti autorizzati sono: FIPSAS, FIN, FISA, SNS e CSI.
- Scadenza quinquennale. A seguito di una rettifica in Gazzetta Ufficiale, la validità di tutti i brevetti è fissata rigidamente a 5 anni dalla data di rilascio, dopodiché scatta l'obbligo di rinnovo.
NATURA PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO LAVORATIVO
- Lavoro subordinato (Art. 2094 c.c.). Poiché la mansione è caratterizzata da orari rigidi, presenza continuativa e direzione da parte del datore di lavoro, il rapporto deve essere quasi sempre inquadrato come lavoro subordinato.
- Alert sulle collaborazioni sportive. L'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) sportivo-dilettantistica è considerato illegittimo. L'uso improprio di formule autonome o "sportive" espone l'azienda a gravi rischi di riqualificazione da parte degli organi ispettivi (Inps, Ispettorato del Lavoro), con conseguente richiesta di arretrati contributivi.
- Giurisdizione. Eventuali controversie di natura retributiva o contributiva spettano alla Giurisdizione Ordinaria – Sezione Lavoro (art. 409 c.p.c.).
QUALE CCNL APPLICARE?
Non essendoci un contratto collettivo unico, il CCNL va scelto in base all'attività prevalente del datore di lavoro:
- Stabilimenti balneari e hotel: si applica il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (sottoscritto dalle sigle leader come Federalberghi, Fipe, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs).
- Piscine commerciali: si applica il CCNL Terziario, Commercio e Servizi o il CCNL Turismo.
L'estensione dei contratti nazionali dello sport è considerata controversa. Bisogna inoltre evitare assolutamente i cosiddetti "contratti pirata" (siglati da sigle non rappresentative): i giudici tendono infatti a rideterminare le retribuzioni applicando i contratti leader di settore per garantire il principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 della Costituzione.
CHECKLIST PER I GESTORI
Prima di inserire il personale in servizio, le strutture devono:
- Verificare che il brevetto sia in corso di validità (entro i 5 anni)
- Accertarsi che il titolo posseduto corrisponda esattamente all'ambiente della struttura (es. brevetto piscina per chi lavora in piscina).
- Formalizzare l'assunzione con contratti di lavoro subordinato basati su CCNL maggiormente rappresentativi (Turismo o Commercio).