Brevetti e contratti degli assistenti bagnanti

Riceviamo da GES.PI. (Associazione Gestori Piscine Piemonte) e pubblichiamo un importante riepilogo tecnico-giuridico per fare chiarezza sulla figura dell'assistente bagnanti, rivolto in particolare a gestori di piscine, stabilimenti balneari e strutture ricettive.

L'obiettivo di questo riepilogo stilato da GES.PI. è delineare i titoli abilitativi validi e i criteri per un corretto inquadramento contrattuale, scongiurando rischi di contenziosi e sanzioni.

 

IL QUADRO NORMATIVO E I BREVETTI VALIDI (DM 85/2024)

Il decreto di riferimento è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 85/2024. Questo provvedimento punta a elevare gli standard di sicurezza balneare e a uniformare la formazione su scala nazionale.

  • Ambiti di operatività distinti. Il decreto prevede tre specifiche tipologie di brevetto: per piscine, per acque interne (fiumi e laghi) e per acque marittime. Ciascun titolo è valido esclusivamente per l'ambiente per cui è stato rilasciato.
  • Enti formatori autorizzati. I corsi e gli esami possono essere gestiti solo da soggetti accreditati dal Ministero e vigilati dalla Guardia Costiera. Gli unici 5 enti autorizzati sono: FIPSAS, FIN, FISA, SNS e CSI.
  • Scadenza quinquennale. A seguito di una rettifica in Gazzetta Ufficiale, la validità di tutti i brevetti è fissata rigidamente a 5 anni dalla data di rilascio, dopodiché scatta l'obbligo di rinnovo.

 

 

NATURA PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO LAVORATIVO
  • Lavoro subordinato (Art. 2094 c.c.). Poiché la mansione è caratterizzata da orari rigidi, presenza continuativa e direzione da parte del datore di lavoro, il rapporto deve essere quasi sempre inquadrato come lavoro subordinato.
  • Alert sulle collaborazioni sportive. L'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) sportivo-dilettantistica è considerato illegittimo. L'uso improprio di formule autonome o "sportive" espone l'azienda a gravi rischi di riqualificazione da parte degli organi ispettivi (Inps, Ispettorato del Lavoro), con conseguente richiesta di arretrati contributivi.
  • Giurisdizione. Eventuali controversie di natura retributiva o contributiva spettano alla Giurisdizione Ordinaria – Sezione Lavoro (art. 409 c.p.c.).

 

QUALE CCNL APPLICARE?

Non essendoci un contratto collettivo unico, il CCNL va scelto in base all'attività prevalente del datore di lavoro:

  1. Stabilimenti balneari e hotel: si applica il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (sottoscritto dalle sigle leader come Federalberghi, Fipe, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs).
  2. Piscine commerciali: si applica il CCNL Terziario, Commercio e Servizi o il CCNL Turismo.

L'estensione dei contratti nazionali dello sport è considerata controversa. Bisogna inoltre evitare assolutamente i cosiddetti "contratti pirata" (siglati da sigle non rappresentative): i giudici tendono infatti a rideterminare le retribuzioni applicando i contratti leader di settore per garantire il principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 della Costituzione.

 

CHECKLIST PER I GESTORI

Prima di inserire il personale in servizio, le strutture devono:

  1. Verificare che il brevetto sia in corso di validità (entro i 5 anni)
  2. Accertarsi che il titolo posseduto corrisponda esattamente all'ambiente della struttura (es. brevetto piscina per chi lavora in piscina).
  3. Formalizzare l'assunzione con contratti di lavoro subordinato basati su CCNL maggiormente rappresentativi (Turismo o Commercio).
 
Per informazioni:

Visita il sito www.gestoripiscinepiemonte.it