Via alle nuove linee-guida per lo sport

Ieri, 10 gennaio, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le linee-guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere con le quali fornisce indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, per assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico nei siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine. Si tratta di misure temporanee e strettamente legate all’emergenza sanitaria che, in caso di necessità, potranno essere ulteriormente declinate, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o supplementi o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

Nel dettaglio, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19 rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport). Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 marzo 2022), solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 potranno accedere a:

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
  • attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
  • spogliatoi e docce.

 

Fino al 14 febbraio 2022, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Il documento illustra, inoltre, le misure di prevenzione e protezione, le pratiche di igiene negli spazi comuni, le modalità di attuazione delle misure, le modalità di verifica, controllo e monitoraggio delle stesse, le sanzioni, nonché le disposizioni per la pratica di attività sportiva all’aperto, per le piscine pubbliche e private e per la pratica di attività sportiva neo luoghi chiusi.